Art. 4.
(Organizzazione e funzionamento
della Commissione).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato, prima dell'inizio dei lavori, a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione stessa. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia la Commissione, qualora lo ritenga opportuno, può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
      3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione

 

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dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro, e può avvalersi, a sua scelta, dell'opera e della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti.